Uzbekistan - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulle tombe di guerra tedesche nella Repubblica dell'Uzbekistan Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Repubblica dell'Uzbekistan, cercando di assicurare la conservazione e il mantenimento di queste tombe in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, in attuazione del paragrafo 13 della Dichiarazione congiunta dell'11 aprile 1995 sulle relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica dell'Uzbekistan. Aprile 1995 sulle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica dell'Uzbekistan, tenendo conto del fatto che la cura delle tombe dei caduti di guerra uzbeki in Germania è prevista dalla legislazione tedesca e dalla prassi su di essa basata, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, per: a) "morti di guerra tedeschi" si intendono: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone ad esse assimilate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione; b) "tombe di guerra tedesche": le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio della Repubblica dell'Uzbekistan; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri ancora esistenti, localizzabili o da istituire sul territorio della Repubblica dell'Uzbekistan in cui sono sepolti i caduti di guerra tedeschi. Articolo 2 (1) Il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti tedeschi sul suo territorio e manterrà i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti. (2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica dell'Uzbekistan. Articolo 3 (1) Il Governo della Repubblica di Uzbekistan lascerà gratuitamente e in perpetuo le aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi. (2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi sarà chiarita di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non viene più utilizzato, in tutto o in parte, per la sua destinazione, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzarlo per il Governo della Repubblica federale di Germania. (3) Qualora un sito di cui al paragrafo 1 debba essere adibito ad altro uso per impellenti motivi pubblici, il Governo della Repubblica di Uzbekistan metterà a disposizione del Governo della Repubblica federale di Germania un altro sito idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei defunti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo. Articolo 4 (1) Il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire le tombe dei caduti tedeschi di guerra di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene necessaria la nuova sepoltura. La tumulazione dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca. (2) Di ogni nuova sepoltura di un caduto di guerra tedesco dovrà essere redatto un verbale che riporti l'ubicazione della vecchia e della nuova tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi di identificazione. (3) Se è provato che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio uzbeko sono stati abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali nel frattempo e che i morti tedeschi sepolti non possono più essere recuperati, il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, su richiesta della parte tedesca, autorizzerà l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. Il Governo della Repubblica di Uzbekistan metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo. (4) Qualora sia necessaria una sepoltura temporanea dei caduti tedeschi trovati in territorio uzbeko per consentire la sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il Governo della Repubblica di Uzbekistan prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe. Articolo 5 Se i cimiteri di guerra tedeschi contengono tombe di caduti di altri Stati oltre a quelle tedesche, questo fatto sarà tenuto in debita considerazione nelle decisioni sulla conservazione e la cura di queste tombe. Articolo 6 (1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Repubblica dell'Uzbekistan alla Repubblica Federale di Germania richiede il consenso preventivo del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Uzbekistan consentirà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania sarà richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per il trasferimento dei caduti tedeschi in paesi terzi. (3) Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero saranno a carico dei richiedenti. (4) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei morti di guerra tedeschi per il rimpatrio. Articolo 7 (1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania incarica il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica dell'Uzbekistan derivanti dal presente Accordo per la parte tedesca. (2) Nel caso in cui il Governo della Repubblica federale di Germania desideri incaricare un'altra organizzazione, le Parti contraenti dovranno accordarsi. Articolo 8 (1) Il Governo della Repubblica di Uzbekistan fornirà al VOLKSBUND tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti disponibili ora o in futuro presso tutte le autorità e altre istituzioni. Gli altri accordi e intese rimangono inalterati. (2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica dell'Uzbekistan per svolgere i propri compiti. Articolo 9 (1) Nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il VOLKSBUND si avvarrà, per quanto possibile, di manodopera e materiali locali, nel rispetto delle consuete condizioni di libera concorrenza. (2) La VOLKSBUND può anche importare nella Repubblica di Uzbekistan e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo. (3) Per lo sdoganamento di tali merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente vengono sdoganati all'atto dell'importazione nella Repubblica dell'Uzbekistan con una nota doganale di importazione-esportazione, a condizione che tali attrezzature e mezzi di trasporto vengano riesportati dopo il completamento dei lavori; b) il materiale e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se presentati alle autorità doganali in aggiunta alla regolare dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - un impegno firmato da una persona debitamente autorizzata che garantisca in modo vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Articolo 10 (1) La cessione delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 3 (1), autorizza il VOLKSBUND a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge uzbeke, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) Il VOLKSBUND garantisce il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi uzbeke durante i lavori di costruzione. Si atterrà alle disposizioni legali e amministrative pertinenti in materia di regolamenti cimiteriali. Articolo 11 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui le Parti si saranno notificate l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. Fatto a Tashkent l'11 aprile 1995 in due originali, ciascuno in lingua tedesca, uzbeka e russa, ogni testo facente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione dei testi tedesco e uzbeko, prevarrà il testo russo. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Werner Hoyer Per il Governo della Repubblica di Uzbekistan Kamilov