Tunisia - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica tunisina sui cimiteri di guerra tedeschi in Tunisia IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TUNISIA, desiderosi di riunire in un luogo d'onore i resti dei caduti tedeschi della Seconda guerra mondiale sepolti in territorio tunisino e desiderosi di assicurare la cura e il mantenimento di questo luogo d'onore, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I morti di guerra tedeschi ai sensi del presente Accordo sono i membri delle forze armate tedesche e le persone di nazionalità tedesca decedute in Tunisia in relazione agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Articolo 2 (1) I morti di guerra tedeschi sepolti in Tunisia saranno inumati in un luogo d'onore in un sito da determinare, la cui costruzione sarà soggetta all'approvazione preventiva del Governo tunisino. (2) A tal fine, il Governo della Repubblica tunisina concederà al Governo della Repubblica federale di Germania il libero uso permanente del terreno necessario, conformemente al presente Accordo. Tuttavia, il terreno rimarrà di proprietà del governo tunisino. (3) Garantirà la protezione del sito e del luogo d'onore. (4) Deve mantenere i dintorni del sito liberi da ogni tipo di interferenza che possa compromettere la pace dei morti e la dignità del luogo d'onore. Articolo 3 (1) Se il sito del luogo d'onore dovesse essere richiesto in un secondo momento per un altro uso di urgente interesse pubblico, il Governo della Repubblica tunisina metterà a disposizione un altro sito idoneo per lo stesso scopo e si farà carico delle spese per il nuovo seppellimento dei morti e per la costruzione e lo sviluppo del nuovo luogo d'onore. (2) La scelta del nuovo sito, la sua costruzione e il suo ampliamento e la realizzazione della nuova sepoltura avverranno di comune accordo. Articolo 4 L'esumazione e la nuova sepoltura dei caduti tedeschi nel luogo d'onore di cui all'articolo 2, nonché la sua costruzione e il suo ampliamento, saranno effettuati dal Governo della Repubblica federale di Germania a proprie spese, d'intesa con il Governo della Repubblica tunisina e in conformità alle disposizioni tunisine in vigore. Articolo 5 Il Governo della Repubblica tunisina fornirà al Governo della Repubblica federale di Germania copia di tutti i documenti in suo possesso relativi ai caduti e ai cimiteri di guerra tedeschi e all'identificazione dei morti. Articolo 6 (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a importare in Tunisia, in esenzione da dazi doganali, tasse e oneri e senza condizioni d'importazione di qualsiasi tipo, i beni, comprese le attrezzature, gli utensili e le opere d'arte, necessari per la sepoltura e la re-inumazione dei morti e per la costruzione e l'ampliamento del luogo d'onore e, se necessario, a riesportarli. (2) I dazi sul carburante e le imposte nazionali di qualsiasi tipo sui veicoli a motore, nonché le tasse di acquisto e altri dazi di qualsiasi tipo sui beni necessari per scopi ufficiali in attuazione del paragrafo 1 non sono riscossi o sono rimborsati. (3) Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse su richiesta. Articolo 7 (1) Il trasferimento dei caduti tedeschi dalla Tunisia alla Germania è soggetto all'autorizzazione preventiva del Governo della Repubblica federale di Germania. Il Governo della Repubblica tunisina consentirà tali rimpatri solo dietro presentazione di tale autorizzazione. In caso di rimpatrio, si osservano le disposizioni di legge sul trasporto di salme applicabili in entrambi i Paesi. (2) Le domande di trasferimento di caduti tedeschi in altri Stati saranno trasmesse dal Governo della Repubblica tunisina al Governo della Repubblica federale di Germania prima del rilascio dell'autorizzazione, al fine di stabilire l'identità del defunto da trasferire. 3) Tutte le spese di esumazione e rimpatrio sono a carico del richiedente. Articolo 8 (1) Il Governo della Repubblica tunisina accetta che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Commissione tedesca per i cimiteri di guerra) si assuma l'attuazione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo a nome del Governo della Repubblica federale di Germania. Il governo della Repubblica tunisina concederà a tale organizzazione tutte le agevolazioni possibili. (2) In accordo con il Governo tunisino, il Volksbund può inviare in Tunisia personale specializzato per l'esecuzione dei suoi compiti e allestire i locali di lavoro necessari per il periodo richiesto. Il Governo della Repubblica tunisina sarà informato in anticipo delle persone inviate in Tunisia a tale scopo. Articolo 9 Le modalità di attuazione tecnica del presente accordo sono stabilite direttamente tra l'organizzazione di cui all'articolo 8 e le autorità tunisine competenti. Articolo 10 Il governo della Repubblica tunisina si adopera per facilitare le visite al luogo d'onore, in particolare da parte dei parenti dei caduti. Articolo 11 Previa approvazione delle autorità competenti di Berlino, il presente accordo si applica anche al Land di Berlino, a meno che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione di reciprocità al governo della Repubblica tunisina entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. Articolo 12 Al Governo tunisino saranno concesse, su richiesta alla Repubblica federale di Germania e su base di reciprocità, strutture corrispondenti al presente Accordo al fine di creare e mantenere un luogo d'onore per i militari tunisini deceduti e sepolti in territorio tedesco durante la guerra del 1939-1945. Articolo 13 Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma. FATTO a Bonn, il 28 marzo 1966 in quattro originali, due ciascuno in lingua tedesca e francese, ogni testo facente ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Firmato Firmato Per il Governo della Repubblica di Tunisia Firmato Firma