Kazakistan - Accordo sulle tombe di guerra
Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica del Kazakistan sui cimiteri di guerra Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica del Kazakistan, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per i cimiteri di guerra tedeschi situati sul territorio della Repubblica del Kazakistan, cercando di assicurare la conservazione e il mantenimento di questi cimiteri in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, in attuazione del paragrafo 12 della Dichiarazione congiunta del 22 settembre 1992 sulla base delle relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica del Kazakistan. Considerato che la cura delle tombe dei caduti kazaki in Germania è prevista dalla legislazione tedesca e dalla prassi su di essa basata, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente accordo, per: a) "morti di guerra tedeschi" si intendono le persone sepolte sul territorio della Repubblica del Kazakistan come vittime della prima e della seconda guerra mondiale. Per "morti di guerra tedeschi" si intendono: a) "morti di guerra tedeschi": i morti di guerra tedeschi sepolti sul territorio della Repubblica del Kazakistan come vittime della Prima e della Seconda guerra mondiale, - i membri delle forze armate tedesche, - le persone ad essi equiparate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca morte in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione; b) "tombe di guerra tedesche": le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio della Repubblica del Kazakistan; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri ancora esistenti, localizzabili o da istituire sul territorio della Repubblica del Kazakistan, dove sono sepolti i caduti di guerra tedeschi. Articolo 2 (1) Il Governo della Repubblica del Kazakistan garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti di guerra tedeschi sul suo territorio e, se necessario, in conformità con la legislazione della Repubblica del Kazakistan, manterrà i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti. (2) Il Governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica del Kazakistan. Articolo 3 (1) Il Governo della Repubblica del Kazakistan lascerà gratuitamente e in perpetuo le aree utilizzate come cimiteri di guerra tedeschi come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi. (2) Il presente accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Eventuali modifiche ritenute necessarie ai confini delle aree utilizzate come cimiteri di guerra tedeschi saranno chiarite di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non sarà più utilizzato in tutto o in parte come cimitero di guerra tedesco, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzo per il Governo della Repubblica federale di Germania. (3) Nel caso in cui un sito di cui al paragrafo 1 debba essere destinato a un altro uso per impellenti motivi pubblici, il governo della Repubblica del Kazakistan metterà a disposizione del governo della Repubblica federale di Germania un altro sito idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei morti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo. Articolo 4 (1) Il Governo della Repubblica del Kazakistan autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire i resti mortali dei caduti tedeschi di guerra di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene necessaria la risepoltura. Il disinterramento dei caduti tedeschi sarà effettuato da forze designate dalla parte tedesca. (2) Per ogni nuova sepoltura di un caduto di guerra tedesco dovrà essere redatto un verbale in cui siano indicati la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati anagrafici, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi di identificazione. (3) Se è provato che gli ex cimiteri di guerra tedeschi sul territorio kazako sono stati abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali nel frattempo e che i morti tedeschi sepolti non possono più essere recuperati, il governo della Repubblica del Kazakistan, su richiesta della parte tedesca, autorizzerà l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. La parte kazaka metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo. (4) Nella misura in cui una sepoltura temporanea di caduti tedeschi trovati sul suolo kazako sia necessaria per consentire una sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il governo della Repubblica del Kazakistan prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe. Articolo 5 Nella misura in cui i cimiteri di guerra tedeschi contengono tombe di caduti di altri Stati oltre a quelle tedesche, questo fatto sarà tenuto in debita considerazione nelle decisioni sulla conservazione e la cura di queste tombe. Articolo 6 (1) Il trasferimento dei caduti tedeschi dal territorio della Repubblica del Kazakistan alla Repubblica Federale di Germania richiede il consenso preventivo del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica del Kazakistan autorizzerà tale rimpatrio solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso del Governo della Repubblica Federale di Germania sarà richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica del Kazakistan per il trasferimento dei caduti tedeschi in paesi terzi. (3) Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero sono a carico dei richiedenti. (4) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei morti di guerra tedeschi per il rimpatrio. Articolo 7 (1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania incaricherà il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica del Kazakistan derivanti dal presente Accordo per la parte tedesca. (2) Nel caso in cui il Governo della Repubblica federale di Germania desideri incaricare un'altra organizzazione, le Parti contraenti si accorderanno. Articolo 8 (1) Il governo della Repubblica del Kazakistan fornirà al VOLKSBUND tutta l'assistenza possibile, compreso l'accesso ai registri delle tombe di guerra tedesche e dei soldati tedeschi deceduti disponibili ora o in futuro presso tutte le istituzioni statali e di altro tipo. Gli altri accordi e intese rimarranno inalterati. (2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica del Kazakistan per svolgere i propri compiti. Articolo 9 (1) Il VOLKSBUND si avvarrà di manodopera e materiale locale nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, se possibile, in conformità alle consuete condizioni di libera concorrenza. (2) VOLKSBUND può anche importare nella Repubblica del Kazakistan e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente accordo. (3) Per lo sdoganamento di tali merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente sono sdoganati all'importazione nella Repubblica del Kazakistan con una nota doganale di importazione-esportazione, a condizione che tali attrezzature e mezzi di trasporto siano riesportati dopo il completamento dei lavori; b) il materiale e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se presentati alle autorità doganali in aggiunta alla normale dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - una dichiarazione di impegno firmata da una persona autorizzata dal VOLKSBUND a tale scopo, contenente l'assicurazione vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Articolo 10 (1) La cessione dei terreni adibiti a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 3 (1), autorizza il VOLKSBUND a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge kazake, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) Il VOLKSBUND garantisce che durante i lavori di costruzione vengano rispettati tutti i requisiti igienici e sanitari previsti dalla legge kazaka. Si attiene alle disposizioni legali e amministrative in materia di regolamenti cimiteriali. Articolo 11 (1) Il Governo della Repubblica del Kazakistan affiderà all'Associazione di beneficenza "ANTITESA" tutti i compiti pratici della parte kazaka nell'ambito del presente Accordo. (2) L'Associazione "ANTITESA" collaborerà strettamente con il VOLKSBUND e gli fornirà il supporto necessario per la realizzazione della sua missione umanitaria relativa ai cimiteri di guerra tedeschi entro i confini della Repubblica del Kazakistan. (3) Il VOLKSBUND e "ANTITESA" possono concludere un accordo per l'adempimento dei loro compiti. Articolo 12 (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania sosterrà il Governo della Repubblica del Kazakistan, nell'ambito delle sue possibilità, nei suoi sforzi di ispezionare le tombe dei caduti kazaki situate nella Repubblica federale di Germania e di fare proposte per la cura delle tombe. (2) Il Governo della Repubblica federale di Germania informerà il Governo della Repubblica del Kazakistan, su richiesta di quest'ultimo, dei nomi e dei luoghi di sepoltura dei caduti di guerra dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nella Repubblica federale di Germania di cui è a conoscenza. (3) Il Governo della Repubblica del Kazakistan autorizza l'associazione di beneficenza "ANTITESA" a ricevere tali informazioni. Articolo 13 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l'adempimento delle condizioni interne necessarie per la sua entrata in vigore. Fatto ad Almaty il 10 aprile 1995 in due originali, ciascuno in lingua tedesca, kazaka e russa, ciascun testo facente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione dei testi tedesco e kazako, prevarrà il testo russo. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Werner Hoyer Per il Governo della Repubblica del Kazakistan Tokayev