Gran Bretagna - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle tombe di guerra tedesche nel Regno Unito.

Il Governo della Repubblica Federale di Germania (di seguito denominato "Governo Federale") e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito denominato "Governo del Regno Unito"), desiderosi di prendere accordi per le tombe di guerra tedesche nel Regno Unito, desiderosi di assicurare la cura e la manutenzione di tali tombe di guerra, visto l'articolo 2 della Parte Settima del Trattato per la soluzione delle questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo

(a) morti di guerra tedeschi: le persone che facevano parte delle forze armate tedesche o di organizzazioni di tipo militare e che sono morte nel corso o in conseguenza degli eventi bellici del 1914/18 e del 1939/45 e che sono sepolte nel Regno Unito, nonché le persone di nazionalità tedesca che erano internate al momento della loro morte,

b) tombe di guerra tedesche: le tombe dei caduti di guerra tedeschi.

c) Regno Unito: la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, le Isole del Canale e l'Isola di Man.

Articolo 2

(1) Il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (di seguito denominato Volksbund) si assume la realizzazione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo a nome del Governo federale. Il Governo del Regno Unito concederà a tale organizzazione ogni agevolazione.

(2) La War Graves Commission è autorizzata ad acquistare, detenere e possedere terreni, edifici, parti di edifici e pertinenze nel Regno Unito e, se necessario, a inviare rappresentanti e personale nel Regno Unito.

Articolo 3

(1) Il Governo del Regno Unito garantirà la protezione dei cimiteri di guerra e il diritto permanente di riposo dei caduti tedeschi sepolti nel Regno Unito. Provvederà inoltre alla cura e alla manutenzione di tali tombe.

(2) Le tombe di guerra tedesche in cimiteri o parti di cimiteri la cui manutenzione è di competenza della Imperial War Graves Commission e che sono incluse nell'elenco da redigere di comune accordo tra la Imperial War Graves Commission e il Volksbund non potranno essere rimosse. Il Governo federale provvederà a dotare queste tombe di lapidi secondo un modello concordato con la Commissione Imperiale per i Cimiteri di Guerra. Il costo di questi lavori sarà a carico del Governo federale.

(3) Le tombe di guerra diverse da quelle di cui al paragrafo (2) del presente articolo possono essere accorpate, su richiesta del Governo federale e previo consenso della Commissione Imperiale per i Cimiteri di Guerra, nei cimiteri e nelle parti d'onore di cui al paragrafo (2) del presente articolo che sono mantenuti dalla Commissione Imperiale per i Cimiteri di Guerra o in un cimitero militare tedesco ancora da istituire, al fine di facilitarne la cura e la manutenzione permanente. I costi di tale fusione saranno a carico del Governo federale. (4) Il terreno necessario per la creazione del cimitero militare tedesco di cui al paragrafo (3) sarà scelto di comune accordo tra il Governo federale e il Governo del Regno Unito. Il Governo del Regno Unito cederà questo terreno alla Repubblica Federale di Germania per il suo libero utilizzo. (5) Il Governo del Regno Unito garantirà il possesso indisturbato dei terreni già disponibili ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o che saranno resi disponibili in futuro ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Qualora fosse urgentemente necessario, nell'interesse pubblico, abbandonare le tombe di guerra su tale terreno, le autorità competenti del Regno Unito metteranno a disposizione altri terreni idonei per lo stesso scopo e si faranno carico delle spese per seppellire nuovamente i morti e per sistemare e abbellire le nuove tombe di guerra. La scelta del nuovo sito, la costruzione e la progettazione dei nuovi cimiteri di guerra saranno effettuate in accordo con il Governo federale.

Articolo 4

Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 3, paragrafo (5) del presente Accordo, la costruzione e la decorazione dei cimiteri di guerra per i caduti tedeschi saranno effettuate a spese del Governo federale in accordo con il Governo del Regno Unito.

Articolo 5

Il Governo del Regno Unito metterà a disposizione del Governo federale tutti i documenti in suo possesso relativi ai caduti e ai cimiteri di guerra tedeschi, necessari per la registrazione dei cimiteri di guerra tedeschi e per l'identificazione dei morti.

Articolo 6

(1) Il Governo federale può importare nel Regno Unito, in esenzione da dazi e imposte, beni, comprese le attrezzature, gli utensili e le opere d'arte, necessari per la costruzione, la decorazione e la manutenzione dei cimiteri di guerra per i caduti tedeschi e per il loro disinterramento e reinterramento. (2) Il Governo del Regno Unito accorderà concessioni per l'importazione di alberi, piante, semi e bulbi per la decorazione di tombe di guerra tedesche. Tuttavia, il Governo del Regno Unito sarà autorizzato a limitare o restringere tale importazione nella misura richiesta dalle norme fitosanitarie del Regno Unito. (3) Il Governo del Regno Unito provvederà a rimborsare al Governo del Regno Unito i dazi sui composti di idrocarburi destinati al funzionamento dei veicoli a motore di proprietà del Governo del Regno Unito e utilizzati per scopi ufficiali nel Regno Unito. (4) Il Governo del Regno Unito farà in modo che la Lega possa ottenere articoli per uso ufficiale in esenzione dall'imposta sull'acquisto, mediante esenzione nel caso di beni importati e mediante rimborso dell'imposta sulle vendite nel caso di beni acquistati nel Regno Unito da rivenditori registrati. (5) Le esenzioni e gli sgravi previsti dal presente articolo saranno concessi su richiesta della Società delle Nazioni.

Articolo 7

(1) L'esumazione e il trasferimento di caduti tedeschi dal Regno Unito alla Germania saranno soggetti all'autorizzazione preventiva del Governo federale. Il Governo del Regno Unito consentirà tale rimpatrio solo dietro presentazione di tale autorizzazione. In caso di rimpatrio, dovranno essere osservate le disposizioni di legge applicabili nel Regno Unito e nella Repubblica Federale di Germania in materia di trasporto di salme.

(2) La domanda di esumazione e di rimpatrio di una persona deceduta deve essere presentata dai familiari autorizzati alle autorità tedesche competenti, che la inoltrano al Governo del Regno Unito.

(3) I costi di tale esumazione e rimpatrio non saranno sostenuti dal Governo britannico o dalla Imperial War Graves Commission. (4) Le domande di trasferimento di caduti di guerra in altri Paesi saranno trasmesse dal Governo del Regno Unito al Governo federale prima della loro autorizzazione, al fine di stabilire l'esatta ubicazione della tomba e l'identità dei morti da esumare.

Articolo 8

I dettagli tecnici dell'attuazione del presente Accordo saranno regolati direttamente tra l'organizzazione tedesca di cui all'articolo 2 e le autorità competenti del Regno Unito.

Articolo 9

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino, a meno che il Governo federale non faccia una dichiarazione contraria al Governo del Regno Unito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 10

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Londra il 16 ottobre 1959 in duplice esemplare, in lingua inglese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Firmato) John Profumo

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA (firmato) Joachim Friedrich Ritter