Azerbaigian - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian sulle tombe di guerra tedesche nella Repubblica dell'Azerbaigian Il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian, desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, sforzandosi di assicurare la conservazione e il mantenimento di tali tombe in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, i termini: a) "morti di guerra tedeschi" indicano: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone ad esse assimilate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione; b) "tombe di guerra tedesche": le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio della Repubblica dell'Azerbaigian; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri ancora esistenti, localizzabili o da istituire sul territorio della Repubblica dell'Azerbaigian in cui sono sepolti i caduti di guerra tedeschi. Articolo 2 (1) Il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti tedeschi sul suo territorio. (2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere le tombe di guerra tedesche e i siti delle tombe di guerra tedesche nella Repubblica dell'Azerbaigian a proprie spese. Articolo 3 (1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian metterà a disposizione gratuitamente e in perpetuo i terreni necessari come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi. (2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Articolo 4 (1) Il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian autorizzerà il Governo della Repubblica federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva, a riunire le tombe dei caduti di guerra tedeschi che il Governo della Repubblica federale di Germania riterrà necessarie per la nuova sepoltura. La risepoltura dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca. (2) Di ogni nuova sepoltura di un caduto di guerra tedesco dovrà essere redatto un verbale che riporti la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi di identificazione. (3) Qualora vi siano prove che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio azero siano stati abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali nel frattempo e che i morti tedeschi ivi sepolti non possano più essere recuperati, il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian, su richiesta della parte tedesca, autorizzerà l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. Il Governo della Repubblica di Azerbaigian metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo. (4) Qualora sia necessaria una sepoltura temporanea di caduti tedeschi trovati in territorio azero per consentire una sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe. Articolo 5 Se i cimiteri di guerra tedeschi contengono tombe di caduti di altri Stati oltre alle tombe di guerra tedesche, questo fatto sarà tenuto in debito conto nelle decisioni sulla conservazione e la manutenzione di queste tombe. Articolo 6 (1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Repubblica dell'Azerbaigian alla Repubblica Federale di Germania richiede il consenso preventivo del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Azerbaigian autorizzerà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso del Governo della Repubblica federale di Germania è richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica dell'Azerbaigian per il trasferimento di caduti tedeschi in paesi terzi. (3) Tutti i costi e gli onorari per la sepoltura e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero sono a carico dei richiedenti. (4) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei caduti tedeschi per il rimpatrio. Articolo 7 (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania incaricherà il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica dell'Azerbaigian derivanti dal presente Accordo per la parte tedesca. (2) Qualora il Governo della Repubblica federale di Germania desideri incaricare un'altra organizzazione, le Parti contraenti si accorderanno. Articolo 8 (1) Il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian concede al VOLKSBUND tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti disponibili ora o in futuro presso tutte le autorità e le altre istituzioni. Restano impregiudicati gli altri accordi e le altre intese. (2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica dell'Azerbaigian per svolgere i propri compiti. Articolo 9 (1) Il VOLKSBUND si avvarrà di manodopera e materiale locale nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, secondo le consuete condizioni di libera concorrenza. (2) VOLKSBUND può anche importare nella Repubblica dell'Azerbaigian e riesportare dalla Repubblica Federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione Europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo. (3) Lo sdoganamento di queste merci è soggetto alle seguenti condizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente nella Repubblica dell'Azerbaigian sono sdoganati all'importazione-esportazione, a condizione che tali attrezzature e mezzi di trasporto siano riesportati dopo il completamento dei lavori; b) i materiali e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se presentati alle autorità doganali in aggiunta alla regolare dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - un impegno firmato da una persona debitamente autorizzata che garantisca in modo vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Articolo 10 (1) La cessione delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 3 (1), autorizza il VOLKSBUND a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge azere, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) Il VOLKSBUND garantisce il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legislazione azera durante i lavori di costruzione. Si atterrà alle disposizioni legali e amministrative in materia di regolamenti cimiteriali. Articolo 11 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. Fatto a Baku il 22 dicembre 1995 in due originali, ciascuno in lingua tedesca, azerbaigiana e russa, ciascun testo facente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione dei testi tedesco e azero, prevarrà il testo russo. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Kinkel Per il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian Hassanov