Georgia - Accordo sulle tombe di guerra

Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Georgia sulle tombe di guerra tedesche nella Repubblica di Georgia Il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Georgia, desiderosi di trovare una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Repubblica di Georgia, cercando di garantire la conservazione e il mantenimento di tali tombe in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, in attuazione dell'articolo 18 del trattato del 9 novembre 1990 sul buon vicinato, il partenariato e la cooperazione tra la Repubblica federale di Germania e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, hanno convenuto quanto segue. Novembre 1990 sul buon vicinato, il partenariato e la cooperazione tra la Repubblica federale di Germania e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche - hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, per: a) "morti di guerra tedeschi" si intendono: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone equiparate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione; b) "tombe di guerra tedesche" si intendono: le tombe dei caduti di guerra tedeschi situate sul territorio della Repubblica di Georgia; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri ancora esistenti, localizzabili o da istituire sul territorio della Repubblica di Georgia, in cui sono sepolti i caduti di guerra tedeschi. Articolo 2 (1) Il Governo della Repubblica di Georgia garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti tedeschi sul suo territorio e manterrà i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti. (2) Il Governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato, in consultazione con gli organi amministrativi locali, a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica di Georgia. Articolo 3 (1) Il Governo della Repubblica di Georgia cede a titolo gratuito e per un periodo di tempo illimitato nel passato e nel futuro le aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi per utilizzarle come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi. (2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi sarà stabilita di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non viene più utilizzato, in tutto o in parte, per la sua destinazione, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzarlo per il Governo della Repubblica federale di Germania. (3) Qualora un sito di cui al paragrafo 1 debba essere destinato a un altro uso per impellenti motivi pubblici, il governo della Repubblica di Georgia metterà a disposizione del governo della Repubblica federale di Germania un altro sito idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei defunti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura sono effettuate di comune accordo. Articolo 4 (1) Il Governo della Repubblica di Georgia autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania, senza sostenere alcun costo e dopo che gli sarà stato presentato un piano, a riunire le tombe dei caduti tedeschi di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritiene necessaria la nuova sepoltura. La sepoltura dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca. (2) Di ogni nuova sepoltura di un caduto di guerra tedesco dovrà essere redatto un verbale in cui siano indicati la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati anagrafici, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi identificativi. (3) Nella misura in cui si possa dimostrare che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio georgiano sono stati abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali nel frattempo e che i morti tedeschi ivi sepolti non possono più essere recuperati, il Governo della Repubblica di Georgia autorizzerà l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti su richiesta della Germania. Il governo della Repubblica di Georgia metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo. (4) Qualora si renda necessaria una sepoltura temporanea di caduti tedeschi trovati in territorio georgiano per consentire la sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il Governo della Repubblica di Georgia prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe. Articolo 5 Se i cimiteri di guerra tedeschi contengono tombe di caduti di altri Stati oltre a tombe di guerra tedesche, questo fatto sarà tenuto in debito conto nelle decisioni relative alla conservazione e alla manutenzione di tali tombe. Articolo 6 (1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Repubblica di Georgia alla Repubblica federale di Germania richiede il consenso preventivo del governo della Repubblica federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Georgia autorizzerà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso del Governo della Repubblica federale di Germania è richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica di Georgia di trasferimento di caduti tedeschi in paesi terzi. (3) Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero sono a carico dei richiedenti. (4) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei caduti tedeschi per il rimpatrio. Articolo 7 (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania incaricherà il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (in seguito denominato "Volksbund") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica di Georgia derivanti per la parte tedesca dal presente Accordo. (2) Nel caso in cui il Governo della Repubblica federale di Germania desideri incaricare un'altra organizzazione, i Governi si accorderanno tra loro. Articolo 8 (1) Il Governo della Repubblica di Georgia concederà al Volksbund tutta l'assistenza possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti che sono o saranno disponibili presso tutte le autorità e altre istituzioni. Restano impregiudicati gli altri accordi e le altre intese. (2) Il Volksbund può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica di Georgia per svolgere i propri compiti. Articolo 9 (1) Nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Volksbund si avvarrà, per quanto possibile, di manodopera e materiale locale, nel rispetto delle consuete condizioni di libera concorrenza. (2) L'Associazione può inoltre importare nella Repubblica di Georgia e riesportare dalla Repubblica federale di Germania o da un altro Stato membro della Comunità europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo. (3) Per lo sdoganamento di tali merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente sono sdoganati all'atto dell'importazione nella Repubblica di Georgia con il timbro del dazio all'importazione-esportazione, a condizione che tali attrezzature e mezzi di trasporto siano riesportati dopo il completamento dei lavori; b) i materiali e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se presentati alle autorità doganali in aggiunta alla regolare dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - un impegno firmato da una persona debitamente autorizzata che garantisca in modo vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Articolo 10 (1) La cessione delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, concordata in conformità con l'articolo 3 (1), autorizza il Volksbund a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge georgiane, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) La Commissione per i cimiteri di guerra garantisce che durante i lavori di costruzione siano rispettati tutti i requisiti igienici e sanitari previsti dalla legge georgiana. Essa si atterrà alle disposizioni legali e amministrative pertinenti in materia di regolamenti cimiteriali. Articolo 11 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui le Parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. Fatto a Bonn il 25 giugno 1993 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e georgiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica federale di Germania sig. Kinkel Per il Governo della Repubblica di Georgia sig. Chikvaidze