Grecia - Accordo sulle tombe di guerra
Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e il Regno di Grecia sulle tombe di guerra tedesche in Grecia
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e il REGNO DI GRECIA DESIDERANDO deporre i morti di guerra tedeschi che riposano in Grecia in cimiteri da sviluppare permanentemente a questo scopo, DESIDERANDO assicurare la conservazione e la manutenzione dei cimiteri di guerra tedeschi in Grecia, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1Per morti di guerra tedeschi ai sensi del presente accordo si intendono i membri delle forze armate tedesche o le persone equiparate, nonché le persone di nazionalità tedesca decedute in Grecia a seguito di eventi bellici durante la Seconda guerra mondiale.
Articolo 2I caduti tedeschi sepolti in Grecia saranno inumati in due speciali cimiteri di guerra in località da concordare, di proprietà del Governo reale ellenico. Di questi siti, uno sarà acquisito dal Governo reale ellenico a sue spese mediante espropriazione forzata o in altro modo, e l'altro sarà acquisito da esso mediante acquisto a spese del Governo della Repubblica federale di Germania. La scelta degli appezzamenti di terreno necessari sarà effettuata di comune accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo Reale Ellenico. L'esumazione e il rimpatrio dei caduti tedeschi saranno effettuati dal Governo della Repubblica Federale di Germania a proprie spese. Il Regio Governo ellenico faciliterà per quanto possibile questo lavoro e in particolare assisterà nel trasporto dei morti.
Articolo 3Il Regio Governo ellenico concederà alla Repubblica Federale di Germania l'uso gratuito del terreno necessario per le tombe di guerra tedesche per tutto il periodo in cui tale terreno sarà utilizzato a tale scopo. Esso garantirà la protezione dei cimiteri di guerra e il diritto permanente al riposo dei caduti tedeschi che vi sono sepolti.
Articolo 4I cimiteri di guerra tedeschi saranno sviluppati a spese del Governo della Repubblica Federale di Germania sulla base di piani approvati dal Governo Reale Ellenico.
Articolo 5L'abbandono dei cimiteri di guerra, che sono stati definitivamente organizzati a spese della Repubblica Federale di Germania, avverrà solo se assolutamente necessario nell'interesse pubblico. In questo caso, la scelta del nuovo sito, la nuova sepoltura dei morti e l'organizzazione dei nuovi cimiteri di guerra saranno effettuate in accordo con il Governo della Repubblica Federale di Germania.
Articolo 6Il Governo reale ellenico metterà a disposizione i documenti in suo possesso relativi ai caduti e alle tombe di guerra tedesche e assisterà il Governo della Repubblica federale di Germania nella registrazione delle tombe di guerra tedesche e nell'identificazione dei morti.
Articolo 7Il Regio Governo ellenico accetta che il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." si assuma, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania, la realizzazione tecnica dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo reale ellenico concederà a questa organizzazione ogni possibile agevolazione. Il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." può inviare in Grecia personale specializzato per svolgere i suoi compiti e allestire i locali di lavoro necessari.
Articolo 8I veicoli a motore, le macchine e gli attrezzi necessari per la costruzione dei cimiteri di guerra tedeschi in Grecia possono essere importati in esenzione dai dazi doganali dietro garanzia personale. Tale dichiarazione ha lo scopo di garantire il pagamento dei relativi dazi doganali e delle tasse nel caso in cui gli articoli importati non vengano riesportati entro sei mesi dal completamento dei lavori. I materiali e gli articoli necessari per la costruzione di cimiteri di guerra e per la sepoltura dei morti, nonché i materiali, gli strumenti, gli alberi, le piante, i semi, i bulbi e altri articoli necessari per la decorazione, la manutenzione e altri requisiti dei cimiteri di guerra sono esenti da dazi doganali e altri oneri quando vengono importati. Questa esenzione non si estende ai carburanti, agli oli lubrificanti e ai veicoli a motore privati. Si applicano le disposizioni fitosanitarie vigenti. Le esenzioni e le concessioni di cui al presente articolo sono accordate su richiesta della "Commissione tedesca per i cimiteri di guerra" (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.).
Articolo 9Il Governo reale ellenico garantirà l'esistenza e la conservazione delle tombe di guerra tedesche in Grecia fino al completamento delle sepolture. Il Governo reale ellenico riconosce il diritto del Governo della Repubblica federale di Germania di assicurare, a proprie spese, la manutenzione, la cura e la custodia delle tombe di guerra tedesche in Grecia e di impiegare il personale necessario a tale scopo; di tale personale, un cittadino tedesco può essere impiegato per ciascuna delle due tombe di guerra previste dal presente Accordo, previa approvazione delle competenti autorità greche.
Articolo 10L'esumazione e il trasferimento dei caduti tedeschi dalla Grecia alla Germania saranno soggetti all'autorizzazione preventiva del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Regio Governo ellenico autorizzerà tali rimpatri solo dietro presentazione del suddetto consenso. Tutte le spese di esumazione e rimpatrio sono a carico del richiedente. Le richieste di trasferimento di caduti dai cimiteri di guerra tedeschi ad altri Paesi saranno presentate dal Governo reale ellenico al Governo della Repubblica federale di Germania prima dell'autorizzazione, al fine di determinare l'esatta ubicazione della tomba e l'identità dei morti da esumare.
Articolo 11I dettagli tecnici dell'attuazione del presente accordo saranno regolati direttamente tra l'organizzazione tedesca di cui all'articolo 7 e le autorità greche competenti.
Articolo 12Il presente accordo si applica anche al Land di Berlino, a meno che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria al governo del Regno di Grecia entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 13Il presente Accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Bonn. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
FATTO ad Atene il 26 settembre 1963 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e greca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Forster Per il REGNO DI GRECIA Pipinelis