Armenia - Accordo sulle tombe di guerra
Accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica d'Armenia sulle tombe di guerra tedesche nella Repubblica d'Armenia Il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica d'Armenia - desiderosi di stabilire una soluzione definitiva per le tombe di guerra tedesche situate sul territorio della Repubblica d'Armenia, sforzandosi di assicurare la conservazione e il mantenimento di tali tombe in modo dignitoso e in conformità con le disposizioni del diritto umanitario internazionale applicabile, in attuazione dell'articolo 18 del trattato del 9 novembre 1990 sul buon vicinato, il partenariato e la cooperazione tra la Repubblica federale di Germania e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche - hanno convenuto quanto segue. Novembre 1990 sul buon vicinato, il partenariato e la cooperazione tra la Repubblica federale di Germania e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche - hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, i termini: a) "morti di guerra tedeschi" indicano: - i membri delle forze armate tedesche, - le persone equiparate ai sensi della legge tedesca, - altre persone di nazionalità tedesca decedute in relazione agli eventi della Guerra del 1914/1918 o della Guerra del 1939/1945 o dopo la loro deportazione; b) tombe di guerra tedesche: le tombe dei caduti tedeschi di guerra situate sul territorio della Repubblica d'Armenia; c) "cimiteri di guerra tedeschi": i cimiteri o le parti di cimiteri ancora esistenti, localizzabili o da istituire sul territorio della Repubblica d'Armenia, dove sono sepolti i caduti tedeschi di guerra. Articolo 2 (1) Il Governo della Repubblica d'Armenia garantirà la protezione delle tombe di guerra tedesche e il diritto permanente di riposo per i caduti di guerra tedeschi sul suo territorio e manterrà i dintorni delle tombe di guerra tedesche liberi da tutte le installazioni incompatibili con la dignità di questi siti. (2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania è autorizzato a preparare e mantenere a proprie spese le tombe di guerra tedesche e i cimiteri di guerra tedeschi nella Repubblica di Armenia. Articolo 3 (1) Il Governo della Repubblica d'Armenia lascerà, a titolo gratuito e per un periodo di tempo illimitato, le aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi come luoghi di riposo permanente per i caduti tedeschi. (2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti di proprietà. Qualsiasi modifica ritenuta necessaria ai confini delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi sarà chiarita di comune accordo tra le Parti contraenti o gli organismi da esse designati. Se, di comune accordo tra le Parti contraenti, un sito non viene più utilizzato, in tutto o in parte, per la sua destinazione, tale modifica comporterà la perdita del diritto di utilizzarlo per il Governo della Repubblica federale di Germania. (3) Qualora un sito di cui al paragrafo 1 debba essere destinato a un altro uso per impellenti motivi pubblici, il governo della Repubblica di Armenia metterà a disposizione del governo della Repubblica federale di Germania un altro sito idoneo e sosterrà i costi per la nuova sepoltura dei defunti e per la preparazione delle nuove tombe. La scelta del nuovo sito, la sua preparazione e la nuova sepoltura saranno effettuate di comune accordo. Articolo 4 (1) Il Governo della Repubblica di Armenia autorizzerà il Governo della Repubblica Federale di Germania a riunire le tombe dei caduti tedeschi di cui il Governo della Repubblica Federale di Germania ritenga necessaria la nuova sepoltura, senza sostenere alcun costo e dopo aver ricevuto un piano per l'approvazione preventiva. La risepoltura dei caduti tedeschi sarà effettuata da forze designate dalla parte tedesca. (2) Di ogni nuova sepoltura di un caduto tedesco dovrà essere redatto un verbale in cui siano indicati la vecchia e la nuova ubicazione della tomba, i dati personali, l'iscrizione del contrassegno o altri elementi di identificazione. (3) Nella misura in cui si possa dimostrare che gli ex cimiteri di guerra tedeschi in territorio armeno sono stati nel frattempo abbandonati a causa di cambiamenti infrastrutturali e che i morti tedeschi ivi sepolti non possono più essere recuperati, il Governo della Repubblica di Armenia autorizzerà, su richiesta della parte tedesca, l'erezione di monumenti commemorativi in forma semplice e dignitosa in questi ex siti. Il Governo della Repubblica d'Armenia metterà a disposizione un terreno adatto a tale scopo. (4) Nella misura in cui una sepoltura temporanea di caduti tedeschi trovati in territorio armeno si renda necessaria per consentire una sepoltura definitiva in un cimitero di guerra tedesco, il Governo della Repubblica d'Armenia prenderà disposizioni per una sepoltura temporanea adeguata e dignitosa e per la demarcazione delle tombe. Articolo 5 Nella misura in cui i cimiteri di guerra tedeschi contengono tombe di caduti di guerra di altri Stati oltre alle tombe di guerra tedesche, questo fatto sarà tenuto in debita considerazione nelle decisioni riguardanti la conservazione e la cura di queste tombe. Articolo 6 (1) Il trasferimento di caduti tedeschi dal territorio della Repubblica di Armenia alla Repubblica Federale di Germania richiederà il consenso preventivo del Governo della Repubblica Federale di Germania. Il Governo della Repubblica di Armenia consentirà tale trasferimento solo se tale consenso sarà stato ottenuto. (2) Il consenso del Governo della Repubblica federale di Germania sarà richiesto anche per le richieste al Governo della Repubblica di Armenia di trasferimento di caduti tedeschi in paesi terzi. (3) Tutti i costi e le tasse per il disinterramento e il trasferimento dei caduti tedeschi all'estero saranno a carico dei richiedenti. (4) Rappresentanti delle autorità di entrambe le Parti contraenti possono essere presenti al disinterramento dei morti di guerra tedeschi per il rimpatrio. Articolo 7 (1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania incaricherà il "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V." (in seguito denominato "VOLKSBUND") della realizzazione tecnica dei compiti nella Repubblica di Armenia derivanti dal presente Accordo per la parte tedesca. (2) Il Governo della Repubblica di Armenia assegnerà compiti analoghi al Consiglio dei veterani della Repubblica di Armenia. (3) Qualora il Governo della Repubblica federale di Germania o il Governo della Repubblica di Armenia desiderino incaricare un'altra organizzazione, le Parti contraenti si accorderanno in merito. Articolo 8 (1) Il Governo della Repubblica d'Armenia concede al VOLKSBUND tutto il sostegno possibile, in particolare l'accesso ai documenti sulle tombe di guerra tedesche e sui soldati tedeschi deceduti disponibili ora o in futuro presso tutte le autorità e altre istituzioni. Gli altri accordi e intese rimangono inalterati. (2) Il VOLKSBUND può inviare rappresentanti, esperti e altro personale nella Repubblica di Armenia per svolgere i propri compiti. Articolo 9 (1) Nell'esecuzione dei lavori derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il VOLKSBUND si avvarrà, per quanto possibile, di manodopera e materiali locali, secondo le consuete condizioni di libera concorrenza. (2) Il VOLKSBUND può inoltre importare nella Repubblica di Armenia e riesportare dalla Repubblica federale di Germania o da un altro Stato membro dell'Unione europea le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli accessori necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo. (3) Allo sdoganamento di tali merci si applicano le seguenti disposizioni: a) le attrezzature e i mezzi di trasporto importati temporaneamente sono sdoganati all'atto dell'importazione nella Repubblica d'Armenia con una nota doganale di importazione-esportazione, con la riserva che tali attrezzature e mezzi di trasporto saranno riesportati dopo il completamento dei lavori; b) il materiale e gli accessori destinati alla costruzione, alla decorazione o alla manutenzione di tombe, monumenti funebri o cimiteri rimangono esenti da dazi all'importazione se presentati alle autorità doganali in aggiunta alla regolare dichiarazione di importazione: - un elenco dettagliato delle merci importate, - una dichiarazione d'impegno firmata da una persona debitamente autorizzata contenente l'assicurazione vincolante che tali merci saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. Articolo 10 (1) La cessione delle aree adibite a cimiteri di guerra tedeschi, concordata ai sensi dell'articolo 3 (1), autorizza il VOLKSBUND a eseguire direttamente, nell'ambito delle pertinenti disposizioni di legge armene, tutti i lavori di preparazione e abbellimento dei cimiteri di guerra, nonché la costruzione di strade di accesso adeguate, sale ricreative e altre strutture per i visitatori. (2) Il VOLKSBUND garantisce che durante i lavori di costruzione vengano rispettati tutti i requisiti igienici e sanitari previsti dalla legge armena. Esso si atterrà alle disposizioni legali e amministrative pertinenti in materia di regolamenti cimiteriali. Articolo 11 Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto adempimento delle condizioni nazionali necessarie per la sua entrata in vigore. Fatto a Erevan il 21 dicembre 1995 in due originali, ciascuno in lingua tedesca e armena, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica federale di Germania Kinkel Per il Governo della Repubblica di Armenia Papasian